Etichettatura dei prodotti ittici

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L’Università della Cucina Mediterranea ricorda ai consumatori che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (regolamento (CEn. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999 – Art. 4 Capo 2 -Informazione dei consumatori), i prodotti ittici possono essere proposti per la vendita al dettaglio al consumatore finale soltanto qualora rechino un’etichetta adeguata che precisi:

a)    La denominazione commerciale della specie
b)    Il metodo di produzione (cioè se pescato in mare, pescato in acque dolci o allevato)
c)     La zona di cattura (indicazione del mare di provenienza e delle corrispondenti zone FAO; per Mar Mediterraneo : Zone FAO 37.1, 37.2 e 37.3).

UCMed invita i consumatori a controllare che tali etichette siano sempre presenti e ben in evidenza sui banchi delle pescherie dove effettuano i propri acquisti. 

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